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Di seguito riportiamo alcuni esempi di problematiche che gli immigrati si trovano a dovere fronteggiare una volta giunti in Italia e offriamo risposte alle situazioni più frequenti.

I CASO – Ricongiungimento familiare

S. e A. sono due coniugi senegalesi legittimamente residenti in Italia, si rivolgono all’associazione per avere informazioni riguardanti il ricongiungimento familiare a favore dei genitori di A., moglie di S.Nel loro nucleo familiare lavora solo il marito S., chi dei due può richiedere il ricongiungimento? Il diritto all’unità familiare è un diritto soggettivo nonché un diritto riconosciuto come fondamentale dalla normativa inter e sovra nazionale. La direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22.09.2003 mira a stabilire le condizioni alle quali può essere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini dei paesi terzi legittimamente residenti nell’Unione europea e sottolinea l’importanza di predisporre una politica più energica di integrazione che si proponga di offrire diritti e doveri comparabili a quelli dei cittadini dell’Unione Europea . Per ricongiungimento familiare si intende l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore.Ma, pur essendo riconosciuto come diritto fondamentale, non a tutti gli stranieri presenti in Italia è consentito attuare il ricongiungimento familiare.In base all’art. 28 T.u. il diritto al mantenimento o alla riacquisizione dell’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto:

· agli stranieri titolari della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

· agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato per motivi di lavoro autonomo o subordinato, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi, per motivi familiari o per protezione sussidiaria.L’art. 29 del T.u., così come modificato dal D.L.vo 8 gennaio 2007, n.5, in attuazione della diretti va 2003/86/CE, sancisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

· coniuge;

· figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

· figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;

· genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.Il matrimonio poligamo non è riconosciuto: può beneficiare del diritto al ricongiungimento una sola moglie. A partire dal 10.04.2008 si applica la nuova procedura informatizzata di inoltro delle richieste di ricongiungimento familiare di competenza esclusiva dello Sportello Unico dell’Immigrazione.Lo straniero richiedente il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo dal punto di vista della metratura, affinché rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e dimostrare inoltre che sia fornito dei requisiti di idoneità igenico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Tale certificato può essere richiesto dallo straniero presso l’Ufficio tecnico del Municipio competente per residenza o presso l’Asl di appartenenza e deve essere presentato in originale più fotocopia. Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su mod. T2, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:

· da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su modello S1 in originale più fotocopia;

· da copia del contratto di locazione, comodato di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, anche in questo caso in duplice copia.

Secondo ed ultimo requisito richiesto è quello di disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore degli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Solo la sig.ra A è legittimata ad inoltrare la domanda di ricongiungimento familiare nei confronti dei propri genitori. Saranno richiesti i due requisiti: il primo relativo all’alloggio ed il secondo relativo al reddito. Non essendo proprietaria dell’immobile allegherà alla richiesta il modello T2.Invece, ai fini della determinazione del reddito si terrà conto del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi, ed in questo caso del marito S, presentando idonea documentazione.Il procedimento per l’istruttoria delle domande di ricongiungimento è stato accelerato con l’acquisizione informatica di tutti gli elementi necessari per il procedimento ed evitare che l’utente, decorsi 90 giorni dalla consegna della documentazione e in assenza di un provvedimento emesso dallo Sportello Unico, possa avvalersi della facoltà di richiedere il visto direttamente alla rappresentanza diplomatica all’estero. La nuova procedura di inoltro delle domande è ora di esclusiva competenza dello sportello Unico per l’ Immigrazione e verrà attivata con procedura informatica. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia i familiari si dovranno recare presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta e compilare il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti saranno considerati irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

II CASO – Un cittadino dello Sri Lanka deve effettuare l’esame scritto per poter conseguire la patente e chiede la possibilità di poterlo eseguire oralmente.

In base a quanto previsto dalla circolare 06/07/2006 n.15175 del Ministero dei Trasporti la possibilità di sostenere la prova in forma orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. La prova scritta è stata ora sostituita dalla procedura informatizzata su tutto il territorio nazionale. E’ possibile richiedere il supporto dei files audio, consentendo l’ascolto in cuffia delle domande d’esame, è limitato a tre categorie :

1. privi di licenza di terza media;

2. privi di cittadinanza italiana nonché privi di titoli di studio equipollenti alla licenza di terza media;

3. affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione di testi scritti.La richiesta deve essere prodotta mediante istanza in bollo all’Ufficio della Motorizzazione e deve contenere la dichiarazione di non avere la licenza media o di non conoscere la lingua italiana in forma scritta o nell’ultima ipotesi una certificazione medica comprovante tale situazione. In base a tale circolare non è più possibile per i cittadini stranieri sostenere l’esame in forma orale.

Ma tale procedura è facilitata dal supporto audio.

Circ. 06/07/2006 n. 15175 (Ministero dei trasporti) – Roma, 6 luglio 2006Oggetto:Esami di teoria con il sistema informatico. Procedure operative.

La circolare fornisce ulteriori direttive per uniformare le procedure dell’esame informatizzato su tutto il territorio nazionale.
1. ESAMI ORALI

Poichè i candidati che hanno difficoltà a comprendere i testi scritti possono fruire della possibilità di utilizzare files audio oppure, in caso di candidati stranieri, di questionari in varie lingue, la possibilità di sostenere l’esame orale dovrà essere limitata, dal momento in cui la procedura informatizzata sarà estesa a tutto il territorio nazionale, esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l’esame in forma orale, devono presentare apposita istanza allegata al modello 2112 MEC, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell’Ente nazionale sordomuti.
2. RICHIESTA DI SUPPORTO AUDIO

L’utilizzo dei files audio, che consentono l’ascolto in cuffia delle domande d’esame, deve essere limitato alle seguenti categorie di candidati:
a) privi di licenza di terza media;
b) privi di cittadinanza italiana nonché privi di titolo di studio equipollente alla licenza di terza media;
c) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti.
I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all’Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati di cui alle lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta. L’istanza presentata dai candidati previsti dalla lettera c), invece, deve contenere una certificazione medica dalla quale risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti ed un certificato della CML che attesti che il medesimo candidato possiede i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida.

3. ESAMI DI CANDIDATI “FUORI PROVINCIA”

Poichè vi è stato un sensibile aumento di richieste per sostenere gli esami in forma orale fuori dalla provincia di residenza, in particolare da parte di candidati residenti in Province in cui i competenti UMC hanno già avviato o siano prossimi ad avviare l’esame di teoria con il sistema informatizzato, viene disposto che i candidati che hanno presentato istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria A e B, a decorrere dal 30 giugno 2006, presso un UMC situato in provincia diversa da quella in cui risiedono, devono sostenere l’esame di teoria esclusivamente con il sistema a questionario. L’accesso agli esami orali è consentito esclusivamente ai candidati che risiedono nella stessa provincia in cui ha sede l’UMC presso cui sostengono l’esame.
4. MODIFICHE A PRECEDENTE CIRCOLARE

La circolare del 6 giugno 2006 è così modificata: “Il candidato consegna il documento di riconoscimento ed il fascicolo mod. 2112 MEC completo di tutta la documentazione all’esaminatore che, accertata l’identità del candidato, procede alle verifiche di rito della documentazione, ponendo particolare attenzione alla corrispondenza dei dati di ogni singolo candidato con quelli indicati nel verbale. Terminate le operazioni, l’esaminatore assegna al candidato una postazione d’esame. Al termine della prova, l’esaminatore dovrà annotare anche sul modello 2112 MEC l’esito dell’esame”.
5. VERBALI D’ESAME

Per ogni seduta d’esame devono essere predisposti più verbali, uno per ogni singolo turno. Questo consentirà di graduare l’accesso dei candidati presso la sede d’esame ed evitare, così, inutili assembramenti di candidati in attesa di svolgere la prova.
6. LINGUA D’ESAME

Il testo ufficiale dell’esame informatico è l’italiano. La traduzione nelle altre lingue costituisce esclusivamente un supporto per una migliore comprensione della domanda per il candidato. Di conseguenza, ogni eventuale contestazione che il candidato intenda, eventualmente, sollevare sul contenuto della domanda, o eventuali ricorsi, devono far riferimento esclusivamente al testo in italiano.

III CASO – La sig.ra R. cittadina dello Sri Lanka si rivolge all’associazione per un consulto sulla grave situazione economica conseguente alla scomparsa del marito, collaboratore familiare assunto regolarmente presso una famiglia italiana.

La sig.ra R. ha diritto al conseguimento della pensione di reversibilità dovuta al fatto che il coniuge defunto aveva già conseguito tre anni di contributi negli ultimi cinque anni di lavoro .In base a quanto sancito dall’art. 2 del D.L.vo n.286/98, la Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.Potrà presentare domanda presso l’ufficio di previdenza competente per territorio allegando i seguenti documenti: stato di famiglia; certificato di morte; certificato di residenza; fotocopia del permesso di soggiorno; documentazione straniera nel caso di lavoro all’estero.

Casa delle Culture “Ora et labora”
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Lunedì - Venerdì
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Integra Onlus necessità un mediatore interculturale possibilmente di madre lingua arabo che parli la lingua inglese o francese per il centro accoglienza di Castellaneta, Taranto. Inviare CV a: [email protected]

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